VICARI generali e capitolari

VICARI generali e capitolari

Secondo il Codice di diritto Canonico il Vescovo non ha l'obbligo di nominare il Vicario e, se lo nomina per necessità della diocesi vasta, deve essere possibilmente uno solo, non suo stretto consanguineo, né avente cura d'anime, amovibile "ad nutum", sebbene il Vicario abbia col vescovo un'autorità ordinaria, non delegata, della quale però non deve mai abusare per nessun motivo. Il Vicario generale ha il diritto di precedenza su tutto il clero diocesano, compreso il Capitolo della Cattedrale, non però sui Vescovi. In coro, se fosse anche l'ultimo canonico, ha il diritto di precedenza, ma non di presidenza, cioè il diritto di avere il primo posto, ma non di esercitare le funzioni che spettano a chi nel coro presiede l'ufficiatura; come canonico deve compiere gli uffici che gli spettano di turno, tanto nelle funzioni capitolari quanto nelle funzioni vescovili.


Come ha rilevato Paolo Guerrini, «oscure sono le origini del Vicario generale, anche se comunemente si ritiene che sia stato costituito dai vescovi, sulla fine del sec. XII o sul principio del sec. XIII, per liberarsi dall'ingerenza dell'Arcidiacono e del Vicedomino del Capitolo della Cattedrale; il primo era il Vicario "in spiritualibus" per l'amministrazione della diocesi, la guida della Curia vescovile, mentre il Vicedomino era l'amministratore della mensa vescovile e Vicario "in temporalibus"».


I compiti del vicario vescovile vennero sempre più definiti con le Decretali di papa Onorio III del 1220. Il primo Vicario generale di Brescia appare nel 1235, sotto il vescovo B. Guala, ed è un Martinengo, Ardiccio di Scarpizzolo arciprete della pieve di Palazzolo. Natura, autorità, compiti del vicario generale sono poi fissati nella Costituzione pubblicata da Innocenzo IV nel Concilio di Lione del 1245 e, in seguito, da Consigli provinciali.


La delicatezza del compito e la necessità di evitare condizionamenti locali convinsero i vescovi bresciani a scegliere, fino al sec. XVII, vicari quasi sempre estranei alla Diocesi, anche se fin dal sec. XVI diventarono sempre più numerose le eccezioni con la scelta di vicari della diocesi. Grazie alla garanzia di più precise norme giuridiche, convissero anche con competenze specifiche più vicari. Il Vicario generale, come tale, ebbe "durante munere" i privilegi e le insegne dei Protonotari apostolici titolari, fu Prelato "extra Urbem" e, sebbene non ascritto alla prelatura pontificia, aveva il titolo di Monsignore e l'abito prelatizio completamente di colore nero, cioè la veste talare nera "cum cauda, numquam tamen explicanda", fascia nera di seta con due fiocchi, rocchetto e mantelletta nera foderata di violaceo, berretta nera, calze nere. Come prelato poteva usare la bugia, ma non il canone, non poteva portare l'anello, se non era laureato, e non poteva usare le insegne fuori della diocesi se non in rappresentanza del vescovo, a meno che non avesse avuto personalmente la nomina di Protonotario titolare con relativo diploma del Collegio dei Protonotari Partecipanti di Roma e avesse prestato il prescritto giuramento; allora poteva portare anche il titolo di Protonotario e avere lo stemma relativo.


Quanto si è detto del Vicario generale vale anche per il Vicario capitolare, che, eletto dal Capitolo della Cattedrale, reggeva interinalmente la diocesi sede vacante a norma dei Canoni 432-444 del Codice di diritto canonico. Le sue insegne erano quelle descritte del Vicario generale, se non ne aveva altre personali.